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L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali. Art. 28 (Nulla osta e poteri d’intervento dell’ente di gestione) 1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell’area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell’articolo 33 (Gestione del patrimonio forestale).
Nota Bene: il nulla osta è rilasciato ai soli fini di tutela ambientale e non esime il richiedente dall’acquisizione di altri pareri o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai vincoli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela dei Beni Culturali e dei Beni Paesaggistici (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di immobili